Gratuito patrocinio

Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati).

  1. CHI PUO’ RICHIEDERE L’AMMISSIONE ?
  • Il cittadino italiano
  • Il cittadino comunitario U.E.
  • Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia
  • L’apolide
  • Gli enti o associazioni no-profit
  1. A QUALI CONDIZIONI ?
  • Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 9.723,84
  • L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
  1. PER QUALI CASI SI PUO’ CHIEDERE ?
  • Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti
  • Controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per quali si intende agire in giudizio
    Per i giudizi penali la competenza per l’ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
  1. COME  SI PRESENTA LA DOMANDA ?
  • gli avvocati dello Studio sono iscritti agli elenchi del gratuito civile e per la volontaria amministrazione e sono disponibili ad assumere incarico;
  • la domanda di ammissione può essere presentata direttamente presso il competente  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o tramite il nostro Studio.
  1. COSA SERVE PER LA DOMANDA?
  • - Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
    - Attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda 2)
    - Se trattasi di causa già pendente
    - La data della prossima udienza
    - Generalità della controparte
    - Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
    - Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)
    - copia della dichiarazione dei redditi
  1. QUANDO VIENE APPROVATA LA DOMANDA?
  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità
  • Entro 10 giorni emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda.
  • Reealizzazione siti web, SEO Milano IDGLabs.IT® site