Gratuito patrocinio
Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati).
- CHI PUO’ RICHIEDERE L’AMMISSIONE ?
- Il cittadino italiano
- Il cittadino comunitario U.E.
- Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia
- L’apolide
- Gli enti o associazioni no-profit
- A QUALI CONDIZIONI ?
- Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 9.723,84
- L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
- PER QUALI CASI SI PUO’ CHIEDERE ?
- Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti
- Controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per quali si intende agire in giudizio
Per i giudizi penali la competenza per l’ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
- COME SI PRESENTA LA DOMANDA ?
- gli avvocati dello Studio sono iscritti agli elenchi del gratuito civile e per la volontaria amministrazione e sono disponibili ad assumere incarico;
- la domanda di ammissione può essere presentata direttamente presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o tramite il nostro Studio.
- COSA SERVE PER LA DOMANDA?
- - Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- Attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda 2)
- Se trattasi di causa già pendente
- La data della prossima udienza
- Generalità della controparte
- Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)
- copia della dichiarazione dei redditi
- QUANDO VIENE APPROVATA LA DOMANDA?
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità
- Entro 10 giorni emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda.