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Contratto di ormeggio

venerdì, gennaio 9th, 2009

CONTRATTO DI ORMEGGIO PLURIENNALE
Tra
ALFA S.P.A.”, (omissis),
e
il Signor TIZIO (omissis)

(di seguito denominato/a “Cliente”),
PREMESSO:
(A) che ALFA, a fronte di istanza ex D.Lgs. 509/1997 presentata in data
…………..ha ottenuto, con verbale in data …………della Conferenza di Servizi, costituita ai sensi di legge, nonché con decreto prot. …………….del Comune di ……………, l’approvazione di progetto definitivo per realizzare e mantenere le opere necessarie per una struttura adibita alla nautica da diporto su area demaniale di mq. ….. di cui …….di specchio acqueo nel porto di …………..;
(B) che ALFA. ha sottoscritto, in data ………., con il Comune di ……….., atto di concessione demaniale, per la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla stessa data, allo scopo di ristrutturare, ampliare e gestire il porto turistico di cui al progetto approvato in data …………….;
(C) che in base al progetto approvato, con tutte le successive varianti e modifiche o integrazioni, ALFA ha realizzato posti barca di diverse dimensioni, attrezzati con idonei sistemi di ormeggio e con erogatori di acqua dolce ed energia elettrica e accessori, area di alaggio e carenaggio, aree di transito, banchine e moli attrezzati con gavoni per il deposito di attrezzature nautiche, area di transito, edifici di servizio, servizi igienici, docce, uffici e direzione del porto, ecc.;
(D) che la Società, in base al Contratto di Concessione, il cui contenuto è noto al Cliente, ha il diritto, nei limiti e con le modalità stabilite dal Contratto di Concessione, di concedere a terzi il diritto di ormeggio ovvero di godimento, anche esclusivo, dei beni di cui alle precedenti premesse (B e C), con i diritti e con gli obblighi e nei limiti di cui al Regolamento di gestione, le cui clausole sono parte integrante del presente contratto;
(E) che la Società provvederà a somministrare in esclusiva ai Clienti i servizi, secondo le modalità previste dal Regolamento di gestione e dal Contratto di Concessione;
(F) che la Società, in quanto parte del Contratto di Concessione, è autorizzata a iscrivere ipoteca sulle opere realizzate dalla stessa Società sulle aree demaniali, così come previsto dall’art. 4 del Contratto di Concessione ed a procedere – se del caso – al frazionamento dell’ipoteca per ogni singolo posto barca;
(G) che il Cliente, dopo avere preso espressa e puntuale nozione di tutti i documenti citati nel presente Contratto, ha manifestato l’interesse a stipularlo per assicurarsi il godimento esclusivo, per il periodo stabilito nel presente accordo, dei diritti di cui al Contratto di Concessione (limitatamente ai diritti inerenti il posto barca oggetto del presente accordo), del Posto Barca appresso individuato ed a fruire dei relativi Servizi Portuali, accettando sin d’ora i termini, le condizioni ed i limiti fissati, o che saranno fissati, dalla normativa applicabile, ivi compresa quella fiscale, dal Contratto di Concessione citato in premessa e dal Regolamento di gestione, nonché i patti del presente contratto;
(H) che le Parti hanno convenuto quindi di concludere il presente Contratto.
Tutto ciò premesso,
fra le Parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue, essendo inteso che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente agli Allegati.
Art. 1 – Contratto di utilizzo (ormeggio) del posto barca; trasferimento mortis causa – rinnovo – corrispettivo –.
1.1. La Società concede al Cliente, Signor

che accetta, il diritto di ormeggio relativamente al bene infra indicato (di seguito il Bene o il Posto Barca) facente parte del Porto Turistico in……….., fino al 25° (venticinquesimo) anno consecutivo compreso, a decorrere dalla data odierna e con scadenza quindi al ………e precisamente: il diritto di ormeggio relativo al posto barca (omissis);
1.2. Nell’ipotesi di apertura di successione mortis causa, gli eredi legittimi o testamentari del Cliente succederanno in questo Contratto, per tutta la residua durata dello stesso, assumendosi tutti i relativi diritti ed obblighi; gli eredi provvederanno a legittimarsi nei confronti della Società, mediante comunicazione ai sensi del successivo articolo 10, corredata da apposito atto notorio ed accettando espressamente tutte le condizioni del presente Contratto.
1.3. Le parti convengono che, successivamente alla scadenza del presente Contratto, il Cliente e/o suoi aventi causa, potrà / potranno negoziare il rinnovo totale o parziale del contratto scaduto, beninteso a quelle condizioni che saranno concordate tra le parti. Non intervenendo nessun accordo, ALFA sarà libera di disporre dell’ormeggio come meglio crederà.
1.4. ALFA, e TIZIO (omissis) indicano il prezzo di cessione (corrispettivo pattuito) in Euro………..oltre I.V.A. al 20% per Euro………e cosi’ per complessivi Euro………. (omissis)
Art. 2 – Somministrazione di servizi.
2.1. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, viene formalmente immesso nella piena disponibilità del Posto Barca, acquistando il diritto alla somministrazione dei Servizi Portuali, indicati nel Regolamento di gestione.
Il Cliente potrà utilizzare il Posto Barca solo con imbarcazioni rientranti nei limiti di misura e di tipologia stabiliti all’art. 1.1. E’ vietato al Cliente un uso dello specchio d’acqua diverso rispetto a quello dell’ormeggio. In particolare sarà vietata la balneazione o l’immersione in acqua anche per effettuare interventi o controlli sull’imbarcazione.
Il Cliente, a fronte della somministrazione dei Servizi Portuali generali indicati nel Regolamento di Gestione, dovrà corrispondere alla Società un corrispettivo annuale variabile, gravato da I.V.A., con decorrenza dal momento in cui inizierà la somministrazione, anche parziale, dei predetti Servizi. Tale compenso sarà determinato dalla Società sulla scorta dei costi di gestione sopportati di anno in anno e avrà ad oggetto i costi comuni recuperabili ed in particolare quelli di cui all’art. 10 del Contratto di Concessione (quali gli oneri per la concessione, le imposte e tasse di ogni genere, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali e delle strade di accesso, nonché le spese per migliorie inerenti il Porto, ivi incluse quelle relative al Posto Barca assegnato in godimento al Cliente ed ai Servizi Comuni, così come definiti nel Regolamento di gestione; esso sarà ripartito tra i clienti in proporzione alla superficie del posto barca in base alla seguente formula: quota spese posto barca = (ammontare annuale spese posti barche / superficie posti barca commerciali) x superficie posto barca.
I servizi accessori saranno addebitati al Cliente sulla base di tariffe annualmente pubblicate dalla Società e in proporzione alla loro effettiva fruizione e consumo da parte del Cliente.
I pagamenti verranno effettuati in anticipo sulla base di appositi budget previsionali che saranno redatti dalla Società ed inviati al Cliente entro il 31 (trentuno) ottobre dell’anno precedente a quello al quale si riferiscono; entro il 28 (ventotto) febbraio dell’anno successivo all’anno di riferimento, dovrà essere corrisposto il saldo di quanto dovuto per l’esercizio di riferimento. Detto saldo verrà calcolato sul consuntivo della gestione. Qualora vi sia un avanzo di bilancio, il credito del Cliente verrà imputato in acconto per l’esercizio successivo.
Le parti convengono che, per il periodo intercorrente tra la data odierna ed il 31 dicembre 2008 (trentuno dicembre duemilaotto), la quota parte delle spese di gestione imputata al posto barca assegnato viene fissata in Euro………oltre I.V.A. per Euro….e quindi in Euro…..I.V.A. inclusa, somma che viene versata contestualmente alla stipula del presente contratto, il tutto salvo conguaglio ed esclusi acqua e servizi individuali che verranno conteggiati come sopra previsto.
2.2. Il Cliente, in base al presente Contratto, non può rinunciare, neppure in parte, ad usufruire dei Servizi Portuali, che saranno erogati dalla Società in via esclusiva o mediante terzi dalla stessa appositamente incaricati, né potrà in alcun modo rifiutare il pagamento, anche parziale, dei corrispettivi relativi, neppure adducendo il mancato godimento o diminuito utilizzo delle strutture del Porto o di porzioni dello stesso o di alcuni Servizi Portuali, salvo il separato esercizio dei suoi diritti in giudizio. La Società si riserva sin d’ora di affidare a terzi, nel rispetto di ogni normativa, parte dei Servizi Portuali, ed il Cliente sin d’ora accetta che la somministrazione dei Servizi in oggetto venga effettuata dai terzi come sopra incaricati, salvo che ciò non comporti un incremento ingiustificato del costo degli stessi.
2.3. Il Cliente si obbliga sin d’ora al puntuale, esatto ed integrale pagamento dei corrispettivi di cui sopra alla data convenuta e comunque dietro semplice richiesta scritta della Società; sugli importi non pagati decorreranno interessi di mora al saggio di 4 (quattro) punti percentuali sopra il tasso ufficiale italiano di sconto di volta in volta vigente e comunque non inferiore al saggio di interesse interbancario a tre mesi (come pubblicato alla data della richiesta di pagamento dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi di cui al precedente punto 2.1. potrà costituire causa di interruzione immediata dell’erogazione dei Servizi previsti, nonché causa di risoluzione espressa del presente Contratto, con conseguente reimmissione della Società nel possesso dei beni assegnati, e restituzione da parte di quest’ultima delle annualità di prezzo non ancora godute dal Cliente al momento della risoluzione, detratte, a favore della Società, cinque annualità – o se inferiori le annualità non ancora scadute – a titolo di penale, fatto sempre salvo il diritto della Società al risarcimento del maggiore danno.
Resta comunque salva la facoltà della Società di adottare i provvedimenti giudiziali ed extragiudiziali che riterrà più opportuni in caso di morosità del Cliente.
Art. 3 – Regolamento di gestione e obblighi di informazione.
3.1. Il Cliente si obbliga ad osservare ed a fare osservare per sè e/o aventi causa il Regolamento di gestione, che si allega al presente atto sotto la lettera “C”.
Del quale Regolamento di gestione, il Cliente dichiara di accettare, come accetta ora per allora, le eventuali modifiche allo stesso che fossero ritenute necessarie od opportune dalla Società, anche in conseguenza dell’adozione di nuove norme o disposizioni, e comunque fatta salva l’approvazione da parte delle competenti Autorità.
3.2. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società, nelle forme di cui all’art. 10, ogni variazione dei propri dati personali o di quelli relativi alla propria imbarcazione, garantendo sempre alla Società la propria reperibilità o quella di soggetti dallo stesso all’uopo incaricati. Il Cliente che lascia il proprio Posto Barca vuoto per un periodo superiore a ventiquattro ore deve darne previa comunicazione scritta anche per email o fax, alla Società, indicando la data e l’ora di partenza, quella di previsto ritorno e, se possibile, la prima destinazione e l’eventuale recapito telefonico mobile a bordo.
Art. 4 – Obbligo di manutenzione – modifiche alle strutture ed agli impianti – sostituzione del posto barca – esecuzione dei lavori – ipoteche.
4.1. La Società si assume l’obbligo di mantenere in buono stato le strutture di ormeggio attraverso la manutenzione delle banchine, dei corpi morti e di tutti gli impianti e le parti di uso comune.
4.2. La società si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie alle strutture ed agli impianti del Porto per esigenze di ordine tecnico o per il miglioramento della funzionalità generale del Porto medesimo. L’eventuale temporanea diminuzione nel godimento del Posto Barca, non darà luogo in alcun modo a riduzione dei corrispettivi dovuti in base al presente Contratto, né diritto a rifiutarne ovvero ritardarne il pagamento.
4.3. La Società ha comunque la facoltà di sostituire, a titolo temporaneo o definitivo, il Posto Barca così come indicato al punto 1.1 con altro posto di medesime dimensioni e tipologia, ove cio’ fosse necessario perche’ la stessa possa effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalita’ e sicurezza complessiva. Il tutto a spese -ovviamente- della Societa’.
4.4. La Società dichiara e garantisce di avere la libera disponibilita’ del Bene e che lo stesso è franco e libero da debiti, vincoli locativi a favore di terzi e gravami qualsiasi, oltre che da imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere e specie, con riguardo al periodo fino ad oggi compreso; oneri che, comunque, restano a carico della Società anche se fossero conosciuti o resi noti successivamente.
Art. 5 – Cessione a titolo definitivo o temporaneo.
5.1. Il Cliente non potrà cedere a titolo definitivo il presente Contratto, neppure in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, senza darne preventiva comunicazione scritta alla Società nelle forme previste dal successivo art. 10. La Società entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione potrà opporsi alla cessione per gravi e ragionevoli motivi, ciò anche nella ipotesi che il presente Contratto sia un elemento di una più ampia cessione di azienda o ramo di azienda. La cessione sarà condizionata al preventivo pagamento alla Società di tutte le somme eventualmente dovute a tale data dal Cliente che intende cedere il Contratto, nonché alla previa valida assunzione da parte del terzo (che dovrà dichiarare per iscritto alla Società di essere in possesso di una copia del presente Contratto e del Regolamento di gestione e di averli approvati in tutte le loro clausole) di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dal Regolamento di gestione e alla verifica da parte della Società che non vi sia divergenza, con riferimento ai loro elementi essenziali, tra la bozza della scrittura privata di cessione e la copia con le firme autenticate. È fatto comunque salvo il diritto di prelazione della Società stessa, il cui esercizio dovrà essere notificato a cura della Società stessa ai sensi dell’art. 10 del presente Contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla preventiva consegna alla Società della bozza dell’atto di cessione.
Nella ipotesi che la Società non eserciti la prelazione il Cliente dovrà consegnare alla Società, non appena sottoscritta, copia autentica dell’atto definitivo di cessione; nel caso in cui le due scritture risultassero divergenti, il presente Contratto si risolverà di diritto anche nei confronti del terzo e la Società avrà facoltà di trattenere a titolo di penale ogni importo fino ad allora percepito, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore.
5.2. Il Cliente potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, il diritto di utilizzo (ormeggio) temporaneo del Posto Barca, sotto la propria responsabilità ed a condizione che provveda a comunicare alla Società, almeno 10 (dieci) giorni prima e nelle forme di cui all’art. 10, il nome o la ragione o denominazione sociale del terzo, il periodo di cessione temporanea ed i dati dell’imbarcazione del terzo. In ogni caso per tale periodo resta in capo al Cliente ogni obbligo nei confronti della Società oltre all’obbligo di pagamento di un importo forfettario per rimborso delle spese di istruttoria fissato annualmente dalla Società. Il terzo è inoltre tenuto al rispetto integrale del presente Contratto e del Regolamento di gestione.
5.3. Fermo restando l’obbligo di cui al precedente articolo 3.2 se il Cliente non ha esercitato la facoltà di cui al comma precedente, in caso di mancato utilizzo del Posto Barca per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore successive all’allontanamento dell’imbarcazione, la Società avrà il diritto esclusivo, che viene già formalmente conferito con la sottoscrizione del presente Contratto, di utilizzare il Posto Barca per renderlo temporaneamente disponibile ad altre imbarcazioni, senza necessità di ottenere l’autorizzazione da parte del Cliente, il tutto secondo le disposizioni seguenti. In tal caso la Società corrisponderà al Cliente le seguenti percentuali di quanto ricavato da terzi (al netto di quanto ricevuto per imposte e per le utenze): a) gestione temporanea per periodi fino a quattro settimane consecutive: 50% (cinquanta per cento); b) gestione temporanea per periodi superiori a quattro settimane e inferiori a dodici mesi: 70% (settanta per cento); c) gestione temporanea per periodi consecutivi pari o superiori a dodici mesi: 90% (novanta per cento). Resta inteso che la Società non assumerà alcun obbligo di risultato nell’attività suddetta e che la gestione temporanea non esonererà il Cliente dagli obblighi previsti nel presente Contratto per il periodo relativo alla gestione temporanea. Il Cliente peraltro, nel caso di allontanamento dell’imbarcazione previamente comunicato per iscritto, potrà esigere che il Posto Barca resti libero e disponibile per un periodo non superiore a una settimana. Scaduto il suddetto termine senza che si sia verificato il ritorno dell’imbarcazione o l’esercizio della facoltà sub 5.2. da parte del Cliente, si applicherà il disposto del presente punto 5.3. Nel caso di anticipato ritorno dell’imbarcazione da un’assenza consecutiva prevista inferiore a cinque settimane, resterà comunque fermo il diritto del Cliente ad occupare immediatamente il proprio Posto Barca per l’imbarcazione, previa comunicazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data di arrivo, e l’obbligo della Società di provvedere a far rimuovere immediatamente l’imbarcazione del terzo eventualmente presente. Viceversa, in caso di anticipato ritorno da un’assenza consecutiva previamente comunicata superiore a cinque settimane, la Società si impegna senza obbligo di risultato a ricercare una collocazione alternativa all’imbarcazione del Cliente per il periodo residuo fino alla data di ritorno comunicata al momento della partenza. In caso di assenza superiore alle cinque settimane il Posto Barca dovrà essere inequivocabilmente disponibile al Cliente alla data di rientro comunicata al momento della partenza.
Art. 6 – Risoluzione del Contratto per effettivo mancato utilizzo del Posto Barca. Revoca, decadenza e rinuncia alla Concessione (Artt. 42 e 47 Cod. Nav.).
6.1. Qualora, per provvedimento della competente Autorità si determinasse la cessazione, in tutto o in parte, della disponibilità da parte della Società delle aree demaniali concesse, determinandosi così l’effettivo mancato utilizzo del Posto Barca, il Contratto si risolverà a richiesta di una delle Parti e la Società sarà tenuta a restituire al Cliente la parte del corrispettivo versato per il Posto Barca di cui al precedente articolo 1.2., corrispondente, pro rata, al periodo di mancato effettivo utilizzo del Posto Barca senza ulteriori maggiorazioni per spese ed accessori di alcun genere e senza diritto del Cliente ad alcun risarcimento danni.
Il Cliente accetta sin d’ora di rinunziare a qualunque ulteriore pretesa o azione nei confronti della Società.
6.2. Il Cliente dichiara di accettare in ogni sua parte il contenuto dell’art. 11 del Contratto di Concessione pluriennale di beni del demanio marittimo in data ………… Pertanto sin d’ora, con riferimento alle ipotesi di decadenza o revoca della Concessione da parte del Comune di …………….o di rinuncia alla Concessione da parte della Società, il Cliente prende atto ed accetta tutte le clausole del Contratto di Concessione riguardanti la devoluzione al Comune di ……… delle opere e relativi accessori e pertinenze, rinunciando per quanto lo riguarda a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso di sorta così come, in alternativa, accetta la demolizione delle opere stesse con la riduzione della zona in pristino stato a cura e spese della Società. Inoltre nella ipotesi di revoca del Contratto di Concessione il Cliente dà atto che le clausole della Concessione per la determinazione dell’indennizzo ricalcano l’art. 42, IV comma, Cod. Nav., e pertanto accetta per quanto lo riguarda i criteri di determinazione dell’indennizzo stabiliti dall’art. 11 del Contratto di Concessione, ferma in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione concedente, anche in caso di revoca del Contratto di Concessione, di procedere alla demolizione delle opere e alla riduzione in pristino della zona, senza in questo caso alcun diritto del Cliente ad indennizzo.
Nei casi sopra esposti e nei rapporti fra le Parti, la Società e il Cliente convengono che l’indennizzo come sopra previsto e se dovuto spetti al Cliente per le annualità del presente Contratto ancora da scadere e ciò solo nell’ipotesi che il Cliente abbia pagato i corrispettivi quivi previsti.
Nell’ipotesi che parte di tali corrispettivi debbano ancora essere pagati, la Società tratterà sugli importi di spettanza del Cliente il saldo ancora a debito di quest’ultimo.
Art. 7 – Custodia della struttura portuale e obblighi della Società.
7.1. La Società esplica il servizio di vigilanza e di manutenzione delle aree del Porto in concessione e delle relative pertinenze. Il servizio di vigilanza e di manutenzione non si estende all’imbarcazione ed alle cose in essa contenute. Pertanto la Società a seguito della consegna del posto barca non risponderà dei furti e dei danni arrecati da terzi all’imbarcazione e alle cose in essa contenute.
7.2. La Società non risponderà degli errori commessi dal Cliente o dai suoi addetti o comunque da terzi nelle operazioni di ormeggio che possano arrecare danno alle strutture portuali, alla stessa imbarcazione ed alle sue pertinenze o a terzi. Il Cliente è responsabile in esclusiva della sicurezza dell’imbarcazione in relazione alle modalità con le quali è stata ancorata. La Società in caso di necessità potrà disporre di sua iniziativa e a sue spese rimborsabili dal Cliente, in mancanza di attivazione dello stesso, il rinforzo degli ormeggi non idonei, oppure può provvedere all’allontanamento e all’alaggio dell’imbarcazione.
7.3. La Società non risponderà dei danni all’imbarcazione e alle sue pertinenze, al Cliente, ai suoi ospiti o terzi a bordo dell’imbarcazione al momento dell’evento, cagionati dalle condizioni metereologiche avverse. Anche in questo caso ove sarà possibile la Società potrà compiere quanto necessario a mantenere la sicurezza dell’imbarcazione a spese del Cliente.
Art. 8 – Forza maggiore, esonero da responsabilità ed obblighi assicurativi.
8.1. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto per il caso in cui il ritardo o l’inadempimento a tali obbligazioni sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l’adempimento, incluso a solo titolo di esempi e senza limitazione alcuna: mareggiate, trombe d’aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, dispute di lavoro, richieste di organismi governativi, civili o militari, casi di forza maggiore o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi autorità amministrativa, nonché, in generale, ogni evento al di fuori di ogni ragionevole controllo della Società.
8.2. Il Cliente deve obbligatoriamente dotare la propria imbarcazione di idonea copertura assicurativa Kasko e inoltre di copertura assicurativa per i rischi di furto, di atti vandalici e di incendio, riferendosi i rischi di cui sopra oltre che all’imbarcazione anche alle cose immesse dal Cliente nell’imbarcazione. Il Cliente deve inoltre assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi.
8.3. Il testo delle assicurazioni previste nel presente articolo deve essere previamente approvato dalla Società in tutte le sue clausole.
8.4. Il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne e a manlevare la Società da eventuali danni arrecati dall’imbarcazione a terzi.
Art. 9 – Spese, imposte, tasse e altri oneri.
Spese, imposte, tasse ed ogni altro onere relativi al presente Contratto ed al successivo atto di individuazione catastale, compresi i costi di registrazione e trascrizione, sono a carico del Cliente.
Agli effetti della registrazione del presente atto, i contraenti chiedono l’applicazione delle imposte fisse di registro e trascrizione, per essere il presente contratto soggetto ad I.V.A..
Art. 10 –Notifiche.
Ogni comunicazione e/o notifica quivi prevista o conseguente dovrà essere effettuata a mezzo Raccomandata A.R.:
- per la Società all’indirizzo in epigrafe;
- per il Cliente all’indirizzo in epigrafe;
ovvero ai diversi indirizzi che una parte abbia comunicato all’altra a mezzo Raccomandata A.R..
Art. 11 – Foro Competente.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità e/o esecuzione del presente Contratto sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Genova, salve le ipotesi di competenza territoriale inderogabile.
Art. 12 – Annullamento di precedenti accordi.
12.1. In caso di contrasto tra le clausole previste dal presente Contratto e le clausole del Regolamento di gestione prevalgono le prime.
12.2. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni pattuizione, verbale o scritta, avente per oggetto il godimento diretto o indiretto di posti barca di qualsiasi dimensione e comunque ubicati nel Porto, intervenuta precedentemente tra le Parti, e può essere modificato solo per iscritto.
Art. 13 – Protezione dei dati personali.
13.1. La Società si obbliga ad ottemperare ad ogni previsione di legge in materia di protezione dei dati personali forniti dal Cliente con il presente Contratto, e sarà responsabile a titolo esclusivo di ogni adempimento relativo al trattamento, comunicazione e conservazione dei dati personali, ivi compresa la predisposizione di ogni necessaria misura di sicurezza.
13.2. La Società avrà il diritto di trattare i dati summenzionati per le finalità del presente Contratto, tutelando la riservatezza degli stessi. Tuttavia, la Società non risponderà in nessun caso nei confronti di terzi per richieste di danni relativi a dati personali ricevuti o condivisi in conformità al presente Contratto, nei limiti massimi consentiti dalla legge.
13.3. Il Cliente consente alla Società il trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità del presente Contratto, ai sensi dell’attuale normativa in materia di privacy.
Art. 14 – Mandato
Il Cliente conferisce alla Societa’ mandato irrevocabile -in quanto nell’interesse, oltre che di esso mandante, anche della Societa’ mandataria e di terzi- per procedere:
-all’identificazione catastale dei beni oggetto del presente atto, presentando presso gli Uffici competenti tutti i documenti, domande ed istanze che fossero all’uopo necessari;
-alla stipula di idoneo atto notarile di individuazione catastale e dei confini dei beni de quibus al fine di procedere alla trascrizione del presente atto (oltre che del detto atto di individuazione catastale), nonche’ per procedere -ove necessario- a sue integrazioni e/o precisazioni e/o rettifiche e, comunque, alle formalita’ e agli adempimenti a detti atti connessi, collegati e/o riferibili.
Il Cliente dichiara di accettare tutte le previsioni del presente Contratto di cui specificatamente approva:
Art. 1 – Contratto di ormeggio del posto barca; trasferimento mortis causa – rinnovo – corrispettivo –.
Art. 2 – Somministrazione di servizi.
Art. 3 – Regolamento di gestione e obblighi di informazione.
Art. 4 – Obbligo di manutenzione – modifiche alle strutture ed agli impianti – sostituzione del posto barca – esecuzione dei lavori – ipoteche.
Art. 5 – Cessione a titolo definitivo o temporaneo.
Art. 6 – Risoluzione del Contratto per effettivo mancato godimento del Posto Barca. Revoca, decadenza e rinuncia alla Concessione (Artt. 42 e 47 Cod. Nav.).
Art. 7 – Custodia della struttura portuale e obblighi della Società.
Art. 8 – Forza maggiore, esonero da responsabilità ed obblighi assicurativi.
Art. 9 – Spese, imposte, tasse e altri oneri.
Art. 10 – Notifiche.
Art. 11 – Foro Competente.
Art. 12 – Annullamento di precedenti accordi.
Art. 13 – Protezione dei dati personali.
Art. 14 – Mandato.

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